Calcio - 18 aprile 2019, 14:00

SCRIVE SU FACEBOOK ALL'ASSISTENTE - Due giornate a Bommaci, multa per la Pro Collegno

Il talento della Pro Collegno avrebbe sottolineato tramite i social, rivolgendosi all'assistente Francesca Varriale, di non averle mai riferito insulti sessisti durante una partita. Persino un avvocato di mezzo e due udienze

Bommaci (Pro Collegno)

Bommaci (Pro Collegno)

Scrivere su Facebook all'arbitro o all'assistente dopo una partita? Da ieri, e anche da molto prima, può non essere più una buona idea. Anche se si pensa di avere ragione...

Incredibile la storia capitata a Vincenzo Bommaci, talento della Pro Collegno che è a -1 dalla capolista Pozzomaina in Prima girone D. Una storia iniziata il 15 aprile 2018 dopo Pro Collegno-Acqui e finita ieri (un anno dopo) con la squalifica di Bommaci per due giornate e 100 euro di multa per la Pro Collegno, priva del giocatore proprio nel rush finale del campionato.

Bommaci dopo la partita e le successive sentenze del Giudice sportivo, scritte sulla base del referto, aveva contattato l'assistente di gara Francesca Varriale su Facebook sottolineando di non averle mai rivolto insulti sessisti, come invece sostenuto nel comunicato Lnd. La stessa affermazione veniva ripetuta con alcuni messaggi al fidanzato della Varriale, casualmente amico da tempo di Bommaci. L'assistente si rivolgeva poi alla Procura Federale per segnalare il caso. Ne è scaturita un diritto di difesa per Bommaci con tanto di avvocato al seguito e richiami in udienza, ai quali Bommaci non risulta aver partecipato poichè non avvertito dalla società che aveva a sua volta ricevuto un telegramma.

Una storia assurda. Il Procuratore Federale, dopo il patteggiamento inizialmente non riuscito, chiedeva 9 giornate di squalifica e 900 euro di multa per la Pro Collegno per il comportamento di Bommaci (responsabilità oggettiva). Dopo un anno, accertato che quei messaggi di Bommaci non contenevano insulti, nè minacce, ma soltanto richieste di spiegazioni, e dopo aver ascoltato anche il presidente Caserio della Pro Collegno, la Corte ha optato per una semplice "condotta irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara".

Vi riproponiamo qui la sentenza del Tribunale Federale.

Seduta del 12/4/2019. Composizione Collegio: Avv. Paolo Pavarini (Presidente estensore), Avv. Fabrizio Bernardi, Avv. Anna Mattioli (Relatore).


Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor BOMMACI Vincenzo, calciatore tesserato per la società A.S.D. PRO COLLEGNO COLLEGNESE e della società A.S.D. PRO COLLEGNO COLLEGNESE per rispondere il tesserato def
erito delle violazioni di cui all'art. 1 bis commi 1, 3 e 5 C.G.S., la Società per rispondere della violazione di cui all’art. 4 comma 2 C.G.S.

Con atto del 27.2.2019 la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale il signor BOMMACI per violazione del principio di lealtà e probità a) in quanto, dopo aver preso parte alla gara PRO COLLEGNO COLLEGNESE – ACQUI del 15.4.2018, per il tramite l'applicazione WhatsApp Messanger di Facebook, trasmetteva alcune chat sia all'indirizzo dell'associato A.I.A. Francesca VARRIALE, assistente arbitrale del predetto incontro di calcio, sia all'indirizzo del fidanzato della stessa, dal chiaro tenore offensivoe minaccioso, nonché b) in quanto nonostante convocato per le audizioni del 11.10.2018 e 17.10.2018, senza addurre alcun giustificato motivo di impedimento, non si presentava innanzi al rappresentante della Procura Federale. La società PRO COLLEGNO COLLEGNESE per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte al proprio Tesserato.

Il procedimento trae origine da una nota inviata in data 20.4.2018 dal Presidente del Comitato Regionale Arbitri al Presidente del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta alla Procura Federale, successivamente trasmessa alla Procura Federale con cui si segnalava che il calciatore Vincenzo BOMMACI tesserato per la società PRO COLLEGNO COLLEGNESE aveva contattato per il tramite di un social network la sig.ra Francesca VARRIALE, assistente arbitrale in una gara disputata qualche giorno prima, affermando che quest'ultima avrebbe riferito il falso circa una condotta irriguardosa tenuta nei suoi confronti. Nel corso delle accurate indagini veniva acquisita documentazione utile all'accertamento dei fatti,
tra cui gli screenshots dei messaggi inviati ed il provvedimento del Giudice Sportivo che sanzionava con la squalifica per sei gare il BOMMACI, venivano interrogati la sig.ra VARRIALE nonché il sig. Francesco CASERIO Presidente della PRO COLLEGNO COLLEGNESE, mentre il BOMMACI, che
non si era presentato in due occasioni, benchè convocato, effettuava il proprio interrogatorio assistito dal difensore di fiducia successivamente alla notifica della comunicazione di conclusione delle indagini.
 
Nella seduta del 12.4.2019, avanti a questo Tribunale Federale sono comparsi l’avv. Marco STEFANINI in rappresentanza della Procura Federale, il sig. BOMMACI Vincenzo assistito dall'avv. Maria TURCO del Foro di Torino ed il sig. Francesco CASERIO Presidente della PRO COLLEGNO COLLEGNESE. Preliminarmente il Presidente avvertiva le parti presenti della possibilità di definire il procedimento
con il c.d. patteggiamento ai sensi dell’art. 23 C.G.S ma non si concretizzava alcun accordo. Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva applicarsi le seguenti sanzioni: nove giornate di squalifica a carico del sig. BOMMACI ed € 900,00 di ammenda a carico della A.P.D. PRO COLLEGNO COLLEGNESE.


Il BOMMACI ammetteva di aver inviato i messaggi tramite WhatsApp alla VARRIALE ed al suo fidanzato affermando tuttavia che si trattava di una richiesta di spiegazioni, seppure insistita ed inopportuna, in quanto nel provvedimento del Giudice Sportivo gli erano stati attribuiti insulti dal tenore sessista che egli riteneva di non aver mai pronunciato, dichiarando, inoltre di essere amico da molto tempo del fidanzato dell'Assistente arbitrale. Quanto alla mancata presentazione agli interrogatori disposti dal Delegato della Procura Federale, l'incolpato ha riferito di essere stato
convocato a mezzo telegramma indirizzato alla società di appartenenza di cui non è mai stato notiziato.
Il difensore avv. TURCO concludeva chiedendo l'assoluzione dall'addebito contestato sub b) e di contenere l'entità della sanzione nei minimi previsti applicando, se del caso, l'istituto della continuazione attraverso un minimo aumento della squalifica già inflitta dal Giudice Sportivo, in relazione all'addebito descritto al punto a) Il sig. CASERIO dichiarava che si era trattato di un'iniziativa personale del tesserato di cui la Società era totalmente all'oscuro. Quanto all'asserito mancato avviso al calciatore incolpato della convocazione da parte della Procura Federale ha attribuito la circostanza ad un disguido organizzativo. Il Presidente ha, dunque, richiesto di non applicare alcuna sanzione a carico della PRO COLLEGNO COLLEGNESE.

MOTIVI DELLA DECISIONE
La documentazione acquisita, le dichiarazioni rese dai protagonisti della vicenda e l'ammissione dei fatti da parte del BOMMACI consentono di ritenere pienamente provati i fatti addebitati al calciatore deferito.
La presa di contatto sia personale sia attraverso il fidanzato tramite WhatsApp Messenger con l'Ufficiale di una gara disputata in precedenza per rivolgere rimostranze sul suo operato è quanto meno inopportuna e molesta e, pertanto, contraria ai doveri di lealtà e probità previsti dall'art. 1 bis C.G.S. Ora, considerato che, come ha rilevato la difesa del BUMMACI, i messaggi inviati non contengono insulti, né può certo essere ritenuta una minaccia la manifestata intenzione di adire non meglio precisate “vie legali”, la condotta del BOMMACI va intesa come petulante sfogo di malanimo nei
confronti dell'Assistente di gara, rea a suo dire, di aver riportato in modo impreciso il suo comportamento in occasione della gara
e, pertanto, la sanzione applicabile va parametrata alla condotta irriguardosa nei confronti degli Ufficiali di gara prevista dall'art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S. Nel quadro delineato, seppure non sussistano gli estremi per ritenere la continuazione tra le analoghe condotte attribuite al calciatore incolpato essendo diversi i fatti che le hanno causate, appare equo infliggere al BOMMACI la sanzione della squalifica per due turni di gara. Al giocatore deferito, può invece essere concesso il beneficio del dubbio in relazione alla volontà di non presenziare alla duplice convocazione del Delegato della Procura Federale. In effetti le modalità di comunicazione dell'invito a presentarsi effettuata a mezzo telegramma indirizzato alla Società di appartenenza e la mancata presentazione, alla prima convocazione da parte della Procura, dello stesso Presidente della PRO COLLEGNO COLLEGNESE, portano a ritenere un'organizzazione sociale non impeccabile e, pertanto, non è sufficientemente provato che il BOMMACI sia stato informato del proprio obbligo. Quanto alla Società deferita, totalmente all'oscuro dell'iniziativa personale del BOMMACI nei confronti della sig.ra VARRIALE, va considerata la sola responsabilità oggettiva per la condotta posta in essere dal proprio tesserato e la sanzione viene determinata in € 100,00 di ammenda.
P. Q. M.
Il Tribunale Federale,

dichiara il sig. BOMMACI Vincenzo esente da responsabilità in ordine all'illecito disciplinare ascritto al capo b).

dichiara il signor BOMMACI responsabile in ordine all'illecito contestato al capo a) e la società A.P.D. PRO COLLEGNO COLLEGNESE oggettivamente responsabile in ordine
all'illecito commesso dal proprio tesserato e, per l'effetto, infligge al sig. BOMMACI Vincenzo la sanzione della squalifica per due turni di gara ed alla società A.P.D. PRO COLLEGNO COLLEGNESE la sanzione dell'ammenda per € 100,00 Cento/00).

Michele Rizzitano

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